Banche e finanziarie

Le attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito sono riservate, per legge, esclusivamente alle banche, imprese che possono assumere soltanto la forma di società per azioni (S.p.A.) o società Cooperativa a responsabilità limitata (S.C. a r.l.) e che devono essere autorizzate dalla banca d'Italia. Invece le società finanziarie (o intermediari finanziari) non effettuano la raccolta di risparmio, ma erogano solo crediti. Anche queste devono possedere particolari requisiti ed essere autorizzate. La legge principale che regola queste attività è il Testo Unico Bancario (T.U.B. d.lgsl. 17971993 n.385). I contratti devono essere obbligatoriamente stipulati per iscritto, pena la nullità. Una copia è sempre consegnata al cliente. I contratti devono contenere il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, compresi gli interessi di mora. Nel caso non siano indicati gli elementi di cui sopra, si applicano i seguenti criteri:
  • si applica il tasso di interesse minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e passive;
  • per le altre condizioni e prezzi, si applicano quelle precedentemente pubblicizzate; in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto.
Nel contratto deve essere inoltre esplicitamente scritto se la società si riserva la possibilità di cambiare le condizioni contrttuali in modo sfavorevole al cliente. Questa clausola deve essere espressamente accettata dal cliente.

Il credito al consumo:
È credito al consumo il credito concesso al consumatore da banche, finanziarie o negozi con queste convenzionati, per l'acquisto di beni o servizi. Quando il consumatore, per acquistare un bene o un servizio, non paga in contanti ma a "rate", utilizza appunto un prestito, il credito al consumo. Il T.U.B. regola il credito al consumo negli articoli 121 e seguenti.
In particolare, il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore. È vietato, nel contratto ogni riferimento agli usi. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
  1. nome della banca o finanziaria e nome del consumatore;
  2. l'ammontare del prestito;
  3. la scadenza del prestito;
  4. la modalità di erogazione della somma versata;
  5. il numero delle rate, il loro ammontare e la loro scadenza;
  6. il TAEG, cioè il Tasso Annuo effettivo Globale. È il costo complessivo del credito a carico del consumatore, e si esprime attraverso una percentuale annua del credito concesso;
  7. gli altri oneri ed eventuali coperture assicurative non compresi nel calcolo del TAEG;
  8. le eventuali garanzie richieste;
  9. le condizioni secondo cui il TAEG può essere modificato;
Se il contratto di credito al consumo ha per oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, deve contenere anche i seguenti elementi:
  1.  La descrizione analitica dei beni o servizi;
  2. il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
  3. le condizioni per il trasferimento della proprietà del bene, se non è immediata conseguenza del contratto.
Nessuna somma di denaro può essere chiesta al consumatore se non è espressamente scritta nel contratto. Se mancano alcune clausole obbligatorie, sono sostituite dalle seguenti disposizioni di legge:
  1. il TAEG è il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti;
  2. la scadenza del contratto è 30 mesi; nessuna garanzia o assicurazione viene costituita a favore del finanziatore.

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