I contratti

Il contratto è definito dal codice civile italiano come "l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
Ogni volta che si firma un contratto, quindi, si esprime il proprio consenso a concludere l'accordo. In conseguenza, colui che firma accetta il contenuto del contratto e si impegna a rispettare ciò che vi è previsto.

I contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
Sono i contratti firmati fuori dai locali dell'impresa (ad esempio per strada, o nel domicilio del consumatore, o nel suo posto di lavoro), per l'acquisto di beni e servizi. Il codice del consumo stabilisce che:
  • Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi.
  • Per recedere il contratto è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Dopo il recesso, l'eventuale merce ricevuta deve essere restituita.
  • Per ogni controversia, il foro competente è quello di residenza del consumatore.
I contratti a distanza.
Sono i contratti conclusi grande ai mezzi di comunicazione a distanza come la televisione, posta elettronica, telefono, fax lettera circolare, radio, ecc.
Per questo tipo di contratti la legge prevede che:
  • Il consumatore può recedere, senza spese, entro 10 giorni lavorativi, come previsto per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
  • È vietato fornire beno o servizi a pagamento che il consumatore non abbia richiesto.
  • Nel caso il professionista comunichi tramite telefono, posta elettronica o fax, è necessario il consenso preventivo del consumatore. Ogni contratto privo di consenso del consumatore è una violazione della sua privacy.
Acquisti nei locali commerciali.
A fronte di un acquisto, i venditori di beni o servizi sono obbligati a rilasciare, al momento del pagamento, lo scontrino o la riecevuta fiscale.
Fanno eccezione, tra gli altri, le edicole, i cinema, i teatri, i circhi e gli spettacoli in genere, per i quali basta il biglietto. Se un venditore si rifiuta di rilasciare lo scontrino, ci si deve rivolgere alla Guardia di Finanza.

I contratti con gli artigiani.
Gli artigiani ed i liberi professionisti svolgono interventi in vari settori, che vanno dai lavori in casa (elettricisti, imbianchini idraulici) alla riparazioni di elettrodomestici o auto(meccanici, carrozieri), alle prestazioni professionali (geometri, architetti). In tutti questi casi, è sempre bene, prima di assegnare un lavoro, richiedere un preventivo che deve avere le seguenti caratteristiche:
  • deve obbligatoriamente essere firmato dal professionista;
  • in esso deve comparire il lavoro da eseguire, il materiale da utilizzare e il costo della mano d'opera;
  • per i lavori più impegnativi, è importante stabilire i tempi per l'esecuzione o la consegna;
  • è bene scrivere che eventuali variazioni devono essere concordate dalle parti.  
Presso le camere di commercio si possono controllare i tariffari di massima stabiliti dalle associazioni degli artigiani sul costo della mano d'opera.
La maggior parte degli artigiani richiede il pagamento anticipato di una parte dell'importo. Diffidate da quelli che chiedono il pagamento integrale dell'importo prima dell'esecuione dei lavori.
Quando il lavoro è terminato, occorre sempre farsi lasciare una ricevuta fiscale dettagliata, in cui vengono specificati i lavori eseguiti, il costo del materiale e la mano d'opera, comprensivi di IVA. La ricevuta fiscale è assolutamente necessaria in caso di controversia ed è l'unico documento valido per far valere la garanzia che ha durata di un anno. In caso si riscontrino difetti nell'opera realizzata, occorre denunciarli immediatamente all'artigiano con raccomandata A/R.

I contratti con i professionisti.
Tra le tante novità introdotte dal decreto Bersani, è stata introdotta la possibilità di contrattare i compensi dovuti ai professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.).
La contrattazione della parcella rende senz'altro opportuna la redazione (e relativa sottoscrizione da parte del consumatore) di un preventivo da parte del professionista. Opportunità che, nel caso di deroga alle tariffe o di patto di quote lite, diventa un obbligo a causa della nuovaformulazione dell'art. 2233 del codice civile secondo cui: "sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

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