Su
specifica denuncia di Adusbef e Federconsumatori, l’Antitrust (Autorità
garante della concorrenza e del mercato),in data 25 ottobre 2011,ha
aperto il procedimento N.PS7749,sui tassi di interessi promessi da
ING Direct,operante in Italia dal 2001, quale “banca diretta - attiva principalmente via internet e telefono – più grande del mondo, parte del gruppo ING […] al 1° posto tra le banche online e al 7° tra le banche tradizionali”. Dal 18 settembre 2011, ING ha cominciato a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet www.ingdirect.it, le
nuove condizioni contrattuali che sta proponendo al mercato,
prospettando tassi di interesse particolarmente vantaggiosi per i
consumatori (‘Pratica Commerciale’) ,sul mercato dei depositi di
risparmio, relativamente al Conto Arancio, ING sta pubblicizzando dal 18
settembre 2011 il riconoscimento alla nuova clientela di tassi di
interesse lordi pari al 4,20% per le somme depositate per almeno 12 mesi. Rispetto
a tale pratica commerciale si deve segnalare che, facendo un raffronto
tra i tassi di interesse proposti da ING e quelli proposti dagli altri competitorsoperanti
sul mercato dei prestiti per mutui ipotecari e sul mercato dei depositi
di risparmio, i tassi di interesse prospettati da ING pongono
quest’ultima in posizione di price leader sia
sul mercato dei depositi di risparmio, sia sul mercato dei prestiti per
mutui ipotecari, per lo meno per alcune tipologie di questi, in
evidente violazione degli impegni assunti da ING con la
Commissione europea. Al riguardo, deve considerarsi che con la Decisione del 18 novembre 2009 “concernente
l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel
quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di
ristrutturazione di ING”, la Commissione europea ha ritenuto
che gli aiuti di stato concessi dal governo olandese nel2008 in favore
del gruppo ING – per un valore di circa 10 miliardi di Euro – siano
compatibili con il mercato comune a condizione che siano rispettati
taluni impegni. Tra gli impegni in questione, v’è quello che ING non può
assumere la qualità di price-leader (dominanza di prezzi) in relazione ai propri prodotti standardnei mercati retail dei
prestiti per mutui ipotecari e dei depositi di risparmio nell’ambito
degli Stati membri dell’Unione europea (all. 3). Sul mercato dei
depositi di risparmio, in cui si inserisce il “Conto Arancio” di ING, la
posizione di price leader si
avrà nel momento in cui verrà offerto al pubblico il tasso di interesse
più alto; mentre, sul mercato dei prestiti per mutui ipotecari, la price leadership si verificherà con l’offerta al pubblico dei tassi di interesse più bassi. ING
sta proponendo ai consumatori tassi di interesse che non può applicare
sul mercato dei depositi di risparmio, né sul mercato dei prestiti per
mutui ipotecari in base agli impegni assunti con la Commissione europea.
La pratica commerciale è ritenuta idonea a falsare in misura rilevante
il comportamento economico del consumatore allorchè si riveli
idonea ad alterare sensibilmente la sua capacità di prendere una
decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Ciò
che conta ai fini della rilevabilità di una pratica commerciale
scorretta è, infatti, la sua idoneità, anche solo potenziale, ad
incidere negativamente sulla capacità del consumatore di assumere una
decisione commerciale consapevole. Adusbef e Federconsumatori,
confidano che l’Antitrust possa rimuovere gli effetti illeciti di una
pratica commerciale idonea a falsare il comportamento economico dei
consumatori. Gli aiuti di Stato (Olanda) offerti ai banchieri,non
devono surrogare i tassi di mutui e depositi di altri Paesi (Italia),
realizzando in tal modo un mercato competitivo ed evitando che
consumatori o risparmiatori,siano chiamati a pagare l’azzardo
dei bankster e l’eccesso di leva finanziaria.
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